Conversione del pignoramento: come tenere la casa pagando a rate

Lo strumento che permette di fermare la vendita della casa sostituendola con una somma di denaro, anche rateizzata fino a 48 mesi.

Ultimo aggiornamento: 29 settembre 2026 · Tempo di lettura: 7 min

La conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) è lo strumento con cui il debitore chiede al giudice di sostituire la casa pignorata con una somma di denaro pari ai crediti e alle spese. Con il deposito di almeno un sesto del dovuto, il giudice può concedere di pagare il resto in rate mensili fino a 48 mesi. Finché le rate sono pagate, la casa non viene venduta; pagata l'ultima rata, il pignoramento è cancellato.

Cos'è la conversione del pignoramento e a cosa serve

Con la conversione il debitore non contesta il debito: lo riconosce e propone di pagarlo, ottenendo in cambio che il bene non venga venduto. È lo strumento più adatto a chi ha un reddito stabile, un debito non sproporzionato rispetto al reddito e la volontà di restare nella casa. Riguarda tutti i crediti della procedura: quello del creditore procedente e quelli dei creditori intervenuti, oltre alle spese di esecuzione.

Requisiti e termini: entro quando va chiesta

  • Termine: prima che il giudice disponga la vendita o l'assegnazione, cioè di regola prima o durante l'udienza ex art. 569 c.p.c. Dopo l'ordinanza di vendita non è più ammessa.
  • Deposito iniziale: una somma non inferiore a un sesto dei crediti per cui si procede e di quelli degli intervenuti, dedotti i versamenti già documentati, a pena di inammissibilità.
  • Rateizzazione: per gli immobili il giudice, se ricorrono giustificati motivi, può concedere rate mensili entro 48 mesi, con interessi.
  • Una sola volta: l'istanza può essere proposta una sola volta, a pena di inammissibilità.

Quanto si paga: un esempio numerico

Crediti complessivi (procedente + intervenuti + spese stimate): 72.000 €.

VoceImporto
Deposito minimo con l'istanza (1/6)12.000 €
Residuo da rateizzare60.000 €
Rata mensile in 48 mesi (senza interessi)1.250 €
Rata mensile in 36 mesi (senza interessi)1.667 €

Agli importi si aggiungono gli interessi e le spese liquidate dal giudice, che determina la somma definitiva dopo aver sentito i creditori. Prima di presentare l'istanza verifica che la rata sia sostenibile per quattro anni: la decadenza fa perdere quanto versato.

Come si presenta l'istanza di conversione

  1. Chiedi ai creditori il conteggio aggiornato dei crediti e delle spese.
  2. Tramite avvocato deposita in cancelleria l'istanza con la prova del versamento di almeno 1/6 e, se chiedi le rate, i giustificati motivi e la documentazione del reddito.
  3. Il giudice sente le parti, determina la somma dovuta e, se accoglie, fissa il piano di pagamento.
  4. Paghi le rate alle scadenze; alla fine il giudice dispone la cancellazione del pignoramento e il bene è liberato.

Decadenza: cosa succede se salti una rata

Se il debitore omette il versamento della somma determinata o ritarda di oltre 30 giorni anche una sola rata, decade dal beneficio: le somme già versate entrano a far parte dei beni pignorati e il giudice dispone senza indugio la vendita. Non c'è una seconda possibilità, perché l'istanza si può presentare una sola volta. Per questo conviene scegliere una durata con una rata inferiore a quanto si può pagare, lasciando un margine per imprevisti.

Se la conversione non è sostenibile

Se il sesto iniziale o la rata non sono alla tua portata, valuta: un saldo e stralcio con i creditori, spesso per un importo inferiore al debito; una vendita diretta o concordata se la casa vale più del debito; una ristrutturazione dei debiti del consumatore se i debiti sono molti e il reddito limitato.

Fonti

Verifica aggiornata al 29 settembre 2026. Le norme vanno applicate agli atti del singolo caso da un professionista abilitato.

📂 Documenti utili da preparare

  • Atto di pignoramento e numero R.G.E.
  • Conteggio aggiornato dei crediti (procedente e intervenuti)
  • Prova della disponibilità del sesto da depositare
  • Buste paga o dichiarazioni dei redditi per le rate
  • Eventuali ricevute di pagamenti già effettuati

⚠️ Da non sottovalutare

La conversione va chiesta prima dell'ordinanza di vendita e una sola volta. Un ritardo superiore a 30 giorni su una rata fa perdere il beneficio e le somme versate.

Domande frequenti

Prima che il giudice disponga la vendita o l'assegnazione del bene, quindi di regola entro l'udienza ex art. 569 c.p.c. Dopo l'ordinanza di vendita l'istanza è inammissibile.

Almeno un sesto dei crediti per cui si procede e di quelli dei creditori intervenuti, dedotti i pagamenti già documentati. Il resto può essere rateizzato fino a 48 mesi.

Sì. Se accolta, la vendita non viene disposta finché paghi regolarmente le rate. Pagata l'ultima rata, il pignoramento è cancellato.

Se ritardi di oltre 30 giorni anche una sola rata decadi dal beneficio: le somme versate restano alla procedura e il giudice dispone la vendita senza indugio.

No, l'istanza può essere proposta una sola volta a pena di inammissibilità.

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