Calcolatore del valore d'asta e dei ribassi
Esempio aritmetico con due riduzioni ipotetiche del 25%. Non prevede il prezzo di aggiudicazione.
Strumento gratuito · Ultimo aggiornamento: 29 settembre 2026
In breve
Il calcolatore parte dal valore di perizia e mostra, asta dopo asta, il prezzo base e l'offerta minima valida (−25%, art. 571 c.p.c.), ipotizzando ribassi fino a un quarto a ogni esperimento deserto (art. 591 c.p.c.). Serve a capire quanto rapidamente può scendere il ricavato e perché un accordo prima dell'asta spesso conviene. Non prevede il prezzo effettivo di aggiudicazione.
| Offerta minima | Prezzo base × 0,75 |
|---|---|
| Ribasso massimo ordinario | 25% a ogni asta deserta |
| Dopo 4 aste deserte | Il giudice può ridurre fino alla metà |
Inserisci un prezzo base per osservare due riduzioni ipotetiche consecutive del 25% e il 75% dell’ultimo risultato. Sono ipotesi di calcolo, non una sequenza certa di aste o una stima del valore di mercato.
Come scende il valore
1ª asta (prezzo base): — €
2ª asta (−25%): — €
3ª asta (−25%): — €
75% del terzo valore ipotetico: — €
— €
differenza aritmetica rispetto al valore iniziale, non perdita prevista
Valori indicativi: i ribassi e le offerte minime dipendono dall'ordinanza del giudice e dal tribunale.
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Confronta il calcolo con i dati ufficiali della procedura prima di prendere decisioni.
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Ipotesi e limiti
Il calcolo moltiplica il valore iniziale per 0,75 due volte, poi mostra il 75% dell’ultimo risultato. Un prezzo di aggiudicazione può essere diverso: verifica sempre l’ordinanza e l’avviso. I ribassi non sono automatici né necessariamente identici a ogni tentativo. Fonte normativa: articoli 571 e 591 del codice di procedura civile.
Fonti normative e ufficiali consultate
Fonti consultate per la revisione del 29 settembre 2026. Non sostituiscono la verifica degli atti del singolo caso da parte di un professionista abilitato.
Domande frequenti
No. È un esempio numerico basato su riduzioni ipotetiche; non prevede offerte, ribassi disposti dal giudice o prezzo finale.
