Atto di precetto: cosa fare subito per evitare il pignoramento

È l'ultimo avviso prima del pignoramento: il momento in cui hai più margini per trattare e proteggere la casa.

Ultimo aggiornamento: 29 settembre 2026 · Tempo di lettura: 6 min

L'atto di precetto è l'intimazione a pagare quanto dovuto in base a un titolo esecutivo (mutuo notarile, decreto ingiuntivo, sentenza) entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.). Se il pignoramento non inizia entro 90 giorni dalla notifica, il precetto perde efficacia (art. 481). È la fase in cui il pignoramento non è ancora iniziato: il momento migliore per intervenire.

Cosa contiene l'atto di precetto

  • L'indicazione delle parti e del titolo esecutivo, con data di notifica se non notificati insieme.
  • L'importo richiesto: capitale, interessi, spese e compenso per il precetto.
  • L'intimazione a pagare entro un termine di almeno 10 giorni.
  • L'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un OCC, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo un accordo o un piano.
  • La dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del creditore nel comune del giudice competente per l'esecuzione.

I due termini: 10 giorni e 90 giorni

TermineSignificato
Almeno 10 giorniPrima di questo termine il creditore non può pignorare (salvo autorizzazione per pericolo nel ritardo)
90 giorniSe entro questo termine il pignoramento non è iniziato, il precetto perde efficacia e va rinnovato

In pratica il pignoramento arriva spesso tra il primo e il terzo mese dalla notifica del precetto. Se il precetto scade, il creditore può notificarne un altro: la scadenza non cancella il debito.

Cosa fare subito dopo il precetto

  1. Verifica il titolo: esiste, è stato notificato, corrisponde al debito?
  2. Controlla gli importi: interessi e spese devono essere coerenti con il titolo.
  3. Contatta il creditore o il suo avvocato con una proposta scritta: rientro, saldo e stralcio, vendita concordata della casa.
  4. Se hai una casa che vale più del debito, valuta di venderla subito sul mercato, prima che il pignoramento venga trascritto.
  5. Se i debiti sono molti, verifica con un OCC l'accesso alle procedure da sovraindebitamento.

Opposizione a precetto

Chi ritiene che il creditore non abbia diritto di procedere (titolo invalido, debito pagato o prescritto) può proporre opposizione all'esecuzione davanti al giudice competente (art. 615, comma 1, c.p.c.); chi contesta vizi formali del precetto ha 20 giorni per l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617). L'opposizione non sospende automaticamente il precetto: il giudice può sospendere l'efficacia esecutiva del titolo solo per gravi motivi.

Precetto e casa: cosa rischi davvero

Se il precetto nasce da un mutuo ipotecario, il passo successivo tipico è il pignoramento immobiliare della casa. Se nasce da un debito non garantito, il creditore sceglie il bene più facile da aggredire: spesso conto o stipendio, ma può pignorare anche l'immobile. In entrambi i casi la finestra del precetto è quella in cui una trattativa costa meno, perché non si sono ancora aggiunte le spese della procedura esecutiva.

Fonti

Verifica aggiornata al 29 settembre 2026. Le norme vanno applicate agli atti del singolo caso da un professionista abilitato.

📂 Documenti utili da preparare

  • Atto di precetto con busta e data di notifica
  • Titolo esecutivo (mutuo, decreto ingiuntivo, sentenza)
  • Estratti e contabili del debito
  • Visura catastale degli immobili di proprietà

⚠️ Da non sottovalutare

Dopo 10 giorni dalla notifica il creditore può pignorare conto, stipendio o casa. Non aspettare la scadenza per contattare il creditore o farti assistere.

Domande frequenti

Almeno 10 giorni dalla notifica. Trascorso questo termine il creditore può avviare il pignoramento, che deve iniziare entro 90 giorni.

Se entro 90 giorni non è stato iniziato il pignoramento, il precetto perde efficacia. Il creditore può però notificarne uno nuovo: il debito resta.

Sì: opposizione all'esecuzione se si contesta il diritto a procedere (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi entro 20 giorni per vizi formali (art. 617). Serve un avvocato.

Sì, se il creditore ha un titolo esecutivo e la casa è pignorabile per quel creditore. Con un mutuo ipotecario il pignoramento immobiliare è il passo tipico.

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